IMU - Imposta Municipale Unica


Cos'è l'IMU:

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituiva (assieme a TASI e TARI) la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1 gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
 
- Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
- Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
- I fabbricati rurali strumentali.
 
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.

ESENZIONI AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2020 (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno  2020, non è dovuta la prima rata (acconto) dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali
immobili degli stabilimenti termali
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro)
immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate.

In fondo (mettere sito del comune modificando codice catastale alla fine del link):
Per maggiori informazioni sulle deliberazioni del Comune ti invitiamo ad utilizzare il seguente link:
Vedi sito MEF di pubblicazione aliquote IMU

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo 

Vedi Regolemento Comunale sul sito MEF

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
 
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando i CODICI TRIBUTO previsti per legge.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per consultare la delibera di approvazione tariffe IMU sul MEF


Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Tuo Comune all'indirizzo :  vedi informativa e aliquote IMU del Tuo Comune

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D (da utilizzarsi per eventuale incremento deliberato dal Comune. E’ possibile verificare l’applicazione di questo incremento visionando la deliberazione di approvazione delle aliquote nel link qui sopra)

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

clicca qui per scaricare il modello di DICHIARAZIONE IMU editabile

   

Le scadenze di IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento.


ACCONTO - IMU: 16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU : 16  Dicembre dell'anno di imposta


Le scadenze potrebbero variare in caso ricadano in giorni di festività


Nella HOME PAGE di questo portale sono indicate le scadenze per l'anno di imposta corrente


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.
 
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi contattare l’ufficio tributi del Comune.
Troverai orari e giorni di apertura al pubblico sul nostro sito:
https://www.comune.frascaro.al.it/Default.aspx